Sez. 1, Sentenza n. 3601 del 20/12/2007 Ud. (dep. 23/01/2008) Rv. 238369 - 01
PARTE CIVILE - DANNI | Esercizio dell'azione nel processo penale - Prescrizione del diritto - Regole applicabili.
PARTE CIVILE - DANNI
Allorché l'azione civile per il risarcimento del danno sia esercitata nel processo penale, ha luogo l'interruzione della prescrizione del relativo diritto per tutta la durata del processo e il termine riprende a decorrere dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza penale che dichiari la prescrizione del reato, non potendosi ritenere che il riferimento contenuto nell'art. 2947, comma terzo, cod. civ., alla durata, eventualmente più lunga, della prescrizione penale operi solo con riguardo al termine base e non anche a tutti gli istituti propri di essa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)