diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 14460 del 02/02/2011 Ud. (dep. 11/04/2011) Rv. 249846 - 01

PARTE CIVILE - DANNI | Azione risarcitoria civile - Termini di esercizio - Riferibilità alle regole del processo civile - Conseguenze in ordine alla tempestività.
Stato
decisa il 2011-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249846-01

PARTE CIVILE - DANNI

Ai fini della tempestività dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale occorre fare riferimento alle regole del processo civile (art. 2947, comma primo, cod. civ.), con la conseguenza che essa deve essere proposta nel termine di cinque anni dal giorno in cui il fatto illecito si sia verificato, in quanto la parte civile, come gli altri soggetti indicati nell'art. 100 cod. proc. pen., si muove nel processo penale nell'ambito, diretto o indiretto, di un contenzioso di natura civilistica. Ne deriva che, l'azione civile inserita nel processo penale soggiace alle regole della prescrizione penale e delle relative cause di interruzione e di sospensione soltanto allorquando sia tempestivamente esercitata e, dunque, nei limiti temporali di cui al succitato art. 2947 cod. civ.. Pertanto, pur in pendenza di giudizio penale, il mancato esercizio dell'azione civile nei termini di prescrizione della naturale azione risarcitoria, ex art. 2943 cod. civ. determina il venir meno del diritto alla tutela giurisdizionale. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha annullato senza rinvio agli effetti civili la sentenza con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva dichiarato non doversi procedere, in ordine al reato di ingiuria, per intervenuta prescrizione e condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituitesi nel processo penale al di fuori del termine quinquennale suindicato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)