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Sez. 4, Sentenza n. 38773 del 12/07/2011 Ud. (dep. 26/10/2011) Rv. 251432 - 01

PARTE CIVILE - DANNI | Esercizio dell'azione civile nel processo penale - Prescrizione - Applicabilità degli istituti della sospensione e della interruzione.
Stato
decisa il 2011-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251432-01

PARTE CIVILE - DANNI

L'azione civile esercitata nel processo penale soggiace alle regole proprie della prescrizione penale, di guisa che ad essa sono applicabili anche gli istituti della sospensione e della interruzione di cui agli art. 159 e 160 cod. pen., con la conseguenza che fruisce non solo del termine di prescrizione quinquennale (o superiore se per il reato è previsto un più lungo termine), ma anche del prolungamento dei termini conseguenti ad eventi interruttivi e sospensivi della prescrizione penale. (Nella specie la costituzione di parte civile è avvenuta oltre il termine di cinque anni ma a seguito dell'interruzione della prescrizione ad opera della notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)