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Sez. 3, Sentenza n. 6448 del 23/04/2003 (Rv. 562414 - 01)

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - ESECUZIONE COATTIVA - IN GENERE | Ingiunzione di pagamento - Art. 481 cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562414-01

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - ESECUZIONE COATTIVA - IN GENERE

Nell'ambito della disciplina speciale della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali prevista dal R.D. n. 639 del 1910 trova applicazione la regola generale in materia di esecuzione forzata dettata dall'art. 481 cod. proc. civ. (secondo cui il precetto diviene inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione), la cui violazione determina peraltro non già il venir meno del diritto di procedere ad esecuzione forzata bensì la mera nullità del pignoramento eseguito - dichiarabile solamente a seguito di opposizione agli atti esecutivi nei cinque giorni successivi -, essendo la rinnovazione della notificazione dell'ingiunzione di pagamento (che assomma la natura di titolo esecutivo e di precetto) richiesta solamente come condizione di validità del (nuovo) pignoramento ancora da eseguire.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 481

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)