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Sez. 6, Sentenza n. 3013 del 31/10/2002 Cc. (dep. 22/01/2003) Rv. 223324 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Atti sopravvenuti favorevoli all'indagato di cui il P.M.non sia in possesso al momento in cui adempie l'obbligo di trasmissione nel termine di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. - Inefficacia della misura - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2002-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223324-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO

La sanzione di inefficacia del provvedimento coercitivo per la mancata trasmissione nel termine di cui all'art.309, comma 5, cod. proc. pen., di atti sopravvenuti favorevoli all'indagato non può concernere quegli atti di cui il P.M. procedente non sia in possesso nel momento in cui assolve tale obbligo, ancorché non sia ancora spirato il più ampio termine di cinque giorni previsto dall'art.309 succitato, posto che una volta adempiuto tale obbligo ("il giorno successivo" e "comunque non oltre il quinto giorno") si è esaurito il comportamento dovuto. Ne consegue che eventuali altri atti, successivamente intervenuti, possono ed anzi devono dal P.M. essere trasmessi al Tribunale del riesame ma non a pena della sanzione di inefficacia della misura cautelare, in quanto essi ben possono essere presentati dalle parti anche nel corso dell'udienza camerale (art.309, comma 9).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)