diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 12343 del 03/03/2008 Cc. (dep. 19/03/2008) Rv. 239330 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Omessa trasmissione di atti sopravvenuti favorevoli all'indagato di cui il P.M. non sia in possesso al momento in cui adempie l'obbligo di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. - Inefficacia della misura - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239330-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

In tema di riesame delle misure cautelari personali, la sanzione di inefficacia del provvedimento coercitivo a causa dell'omesso invio di atti da parte del P.M. nel termine di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., riguarda la tardiva trasmissione dei soli atti già acquisiti nel momento in cui il P.M. assolve tale obbligo e non di quelli sopravvenuti dopo la scadenza del predetto termine. (Fattispecie relativa alla mancata trasmissione del verbale di interrogatorio di un coindagato, assunto in un momento successivo alla scadenza del termine per l'invio degli atti al tribunale del riesame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)