Sez. 4, Sentenza n. 2227 del 23/09/1997 Cc. (dep. 28/10/1997) Rv. 209290 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Omessa trasmissione degli atti nel termine - Atti sopravvenuti - Inefficacia della misura - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
La sanzione di inefficacia del provvedimento coercitivo, a causa dell'omessa trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria procedente oltre il quinto giorno dall'avviso del presidente del Tribunale, si collega alla tardiva trasmissione dei soli atti già acquisiti e non a quelli sopravvenuti dopo la scadenza del detto termine. (Fattispecie relativa al risultato delle analisi chimico-tossicologiche delle sostanze sequestrate pervenute al P.M. tre giorni dopo l'invio del fascicolo e quattro giorni prima dell'udienza camerale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)