Sez. L, Sentenza n. 1245 del 26/02/1982 (Rv. 419124 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - PREMIO DI FEDELTÀ - INCLUSIONE - CONDIZIONI - GRATIFICAZIONE "UNA TANTUM" - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - PREMIO DI FEDELTÀ - INCLUSIONE - CONDIZIONI - GRATIFICAZIONE "UNA TANTUM" - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
I premi di fedeltà che il datore di lavoro ripetutamente corrisponde ai dipendenti in occasione di determinate scadenze del periodo di servizio da questi prestato (nella specie, premio di fedeltà erogato dalla S.P.a. Dalmine al compimento, da parte dei dipendenti, del ventesimo, trentacinquesimo e quarantesimo anno di servizio) non rientrano fra le gratificazioni una tantum, a titolo di liberalità per eventi eccezionali e non ricorrenti, non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale, che l'art. 12, secondo comma, n. 6, della legge 30 aprile 1969 n. 153 esclude dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)