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Sez. L, Sentenza n. 1546 del 07/03/1986 (Rv. 444920 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - SOMME CHE IL DATORE DI LAVORO È TENUTO A VERSARE AD UN FONDO AZIENDALE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444920-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - SOMME CHE IL DATORE DI LAVORO È TENUTO A VERSARE AD UN FONDO AZIENDALE - INCLUSIONE.*

Rientrano nella retribuzione imponibile, ai fini contributivi, quale prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, le somme corrisposte a qualsiasi titolo ai lavoratori (con le sole eccezioni tassativamente previste dalla stessa norma cit.) e quindi vanno assoggettate a contribuzione previdenziale ove sussistano la condizione soggettiva della loro provenienza dal datore di lavoro e quella oggettiva della dipendenza dell'erogazione dal rapporto di lavoro. Pertanto ricadono in tale retribuzione imponibile anche le somme che il datore di lavoro, in forza della disciplina contrattuale collettiva, è tenuto a versare ad un fondo aziendale che eroga dei sussidi ai dipendenti in occasione di cure sanitarie. (V 6053/84, mass n 437712; (V 1245/82, mass n 419124).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)