Sez. L, Sentenza n. 6053 del 23/11/1984 (Rv. 437712 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - COSIDDETTA "GRATIFICA DI FINE RAPPORTO" EROGATA PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ O DI ANZIANITÀ IN UN IMPORTO PARI ALLA RETRIBUZIONE SPETTANTE NEL PERIODO DI PREAVVISO CONTRATTUALE - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - COSIDDETTA "GRATIFICA DI FINE RAPPORTO" EROGATA PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ O DI ANZIANITÀ IN UN IMPORTO PARI ALLA RETRIBUZIONE SPETTANTE NEL PERIODO DI PREAVVISO CONTRATTUALE - INCLUSIONE.*
L'art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici - che ha sostituito gli artt. 1 e 2 decreto legge 1 agosto 1945 n. 692, recepiti negli artt. 27 e 28 d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 (T.U. Sugli assegni familiari) - ha accentuato la regola generale secondo cui, ricorrendo la condizione soggettiva della provenienza dal datore di lavoro e quella oggettiva della dipendenza dal rapporto di lavoro, la retribuzione imponibile ai fini previdenziali comprende tutto ciò che il lavoratore percepisca in denaro o in natura, con la sola esclusione delle somme corrisposte per uno dei titoli tassativamente elencati nel secondo capoverso della norma. Pertanto la cosiddetta "gratifica di fine rapporto", che sia erogata ai dipendenti che cessino l'attività lavorativa per raggiunti limiti di età o di anzianità in un importo pari alla retribuzione spettante nel periodo del preavviso contrattuale, non è assimilabile alla indennità di anzianità, né è configurabile come elemento integrativo della stessa in considerazione dei diversi presupposti che la giustificano e delle condizioni per la sua Determinazione, ma costituisce una gratificazione concessa una tantum non a titolo di liberalità - essendo collegata ai vantaggi aziendali e, quindi, almeno indirettamente, al rendimento dei lavoratori alle dipendenze dell'azienda e all'andamento aziendale - e cioè un emolumento (speciale Forma di "premio di fedeltà") che, dotate di autonomia, rientra nel concetto di retribuzione imponibile e pensionabile di cui al richiamato art. 12 legge n. 153 del 1969. (V 1245/82, mass n 419124, sulla seconda parte; (V 391/82, mass n 418088; (Conf 391/82, mass n 418086, sulla prima parte; (Conf 587/81, mass n 411072).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legge 01/08/1945 num. 692 art. 1, Decreto Legge 01/08/1945 num. 692 art. 2, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)