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Sez. L, Sentenza n. 7042 del 26/08/1987 (Rv. 455213 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ASSENZA DEL LAVORATORE PER MALATTIA - COMUNICAZIONE DELLO STATO DI INFERMITÀ CERTIFICATO DA UN MEDICO - OBBLIGO DEL LAVORATORE - PROSECUZIONE DI MALATTIA GIÀ COMUNICATA - OBBLIGO DEL LAVORATORE DI INFORMARE IL DATORE DI LAVORO E DI GIUSTIFICARE L'ASSENZA CON CERTIFICAZIONE MEDICA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455213-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ASSENZA DEL LAVORATORE PER MALATTIA - COMUNICAZIONE DELLO STATO DI INFERMITÀ CERTIFICATO DA UN MEDICO - OBBLIGO DEL LAVORATORE - PROSECUZIONE DI MALATTIA GIÀ COMUNICATA - OBBLIGO DEL LAVORATORE DI INFORMARE IL DATORE DI LAVORO E DI GIUSTIFICARE L'ASSENZA CON CERTIFICAZIONE MEDICA - SUSSISTENZA.*

L'Obbligo, che la disciplina collettiva (nella specie, art. 14 C.C.n.L. 16 luglio 1979 per gli addetti alle aziende meccaniche private) pone a carico del lavoratore ammalato, d'informare il datore di lavoro dell'assenza e di giustificarla con l'invio della certificazione medica deve essere osservato anche in caso di prosecuzione di malattia (già comunicata), al fine di consentire all'imprenditore di ovviare alle deficienze operative cagionate dal mancato rientro del lavoratore. (V 2572/85, mass n 440379; (V 5317/79, mass n 401914).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)