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Sez. L, Sentenza n. 2572 del 18/04/1985 (Rv. 440379 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ASSENZA DEL LAVORATORE PER MALATTIA - COMUNICAZIONE DELLO STATO DI INFERMITÀ CERTIFICATO DA UN MEDICO - ONERE DEL LAVORATORE - PROVA CONTRARIA DEL DATORE DI LAVORO - MEZZI - CONTESTAZIONE DELLA VERIDICITÀ DEGLI ACCERTAMENTI DEL SERVIZIO ISPETTIVO - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440379-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ASSENZA DEL LAVORATORE PER MALATTIA - COMUNICAZIONE DELLO STATO DI INFERMITÀ CERTIFICATO DA UN MEDICO - ONERE DEL LAVORATORE - PROVA CONTRARIA DEL DATORE DI LAVORO - MEZZI - CONTESTAZIONE DELLA VERIDICITÀ DEGLI ACCERTAMENTI DEL SERVIZIO ISPETTIVO - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - SUSSISTENZA.*

Il prestatore di lavoro, assente per malattia, ha l'Obbligo di comunicare al datore di lavoro il suo stato di infermità ovvero il prolungamento della medesima, nonché di giustificarla con certificato medico con la conseguenza che, ove egli abbia assolto a tale Obbligo, incombe al datore di lavoro l'Onere di fornire la prova dell'inesistenza della malattia o della non veridicità delle attestazioni sanitarie di parte mediante il controllo effettuato dai servizi ispettivi degli istituti previdenziali ai sensi dell'art. 5 dello statuto dei lavoratori; pertanto, ove i referti sanitari dei suddetti istituti previdenziali attestino l'idoneità al lavoro del dipendente, l'assenza di quest'ultimo deve ritenersi ingiustificata e incombe al lavoratore l'Onere di provare l'erroneità degli accertamenti eseguiti dal servizio ispettivo e quindi l'esistenza di un effettivo impedimento a prestare la propria attività. (V 7441/83, mass n 432054; (V 5969/82, mass n 423716; (V 5317/79, mass n 401914; (V 2500/79, mass n 398823).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)