diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5317 del 11/10/1979 (Rv. 401914 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA E DIGNITA DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - ASSENZA PER MALATTIA - OBBLIGO DI INVIO DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA - CONTENIMENTO DELL'ASSENZA NEI LIMITI TEMPORALI PREVISTI DALLA PROGNOSI DEL CERTIFICATO TEMPESTIVAMENTE INVIATO - CERTIFICATO MEDICO ORIGINARIO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1979-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401914-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA E DIGNITA DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - ASSENZA PER MALATTIA - OBBLIGO DI INVIO DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA - CONTENIMENTO DELL'ASSENZA NEI LIMITI TEMPORALI PREVISTI DALLA PROGNOSI DEL CERTIFICATO TEMPESTIVAMENTE INVIATO - CERTIFICATO MEDICO ORIGINARIO - SUFFICIENZA.*

Al prestatore di lavoro assente per malattia incombe l'Obbligo di comunicare al datore di lavoro lo stato di malattia e di giustificarlo con certificato medico, ed identicamente in caso di prolungamento dell'infermita, in modo da rendere possibile allo stesso datore di lavoro l'effettuazione del controllo, attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali, come prescritto dall'art 5, secondo comma, dello statuto dei lavoratori. Pertanto nessun Obbligo di invio del certificato incombe al prestatore di lavoro, anche se la prima positiva visita di controllo sia stata seguita da altre, qualora la malattia, e la conseguente assenza rimanga comunque contenuta nei limiti temporali della prognosi del certificato medico tempestivamente inviato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)