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Sez. L, Ordinanza n. 21029 del 02/11/2004 (Rv. 577908 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Cumulo di domande ex art. 104 cod. proc. civ. - Sussistenza di una causa di sospensione relativa ad una sola delle domande cumulate - Sospensione dell'intero giudizio - Necessità - Esclusione - Fondamento - Possibile separazione delle domande - Mancata separazione - Potere discrezionale del giudice - Motivazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-11-02
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577908-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

La sussistenza di una causa di sospensione del giudizio relativamente ad una sola di più domande cumulate nello stesso processo a norma dell'art. 104 cod. proc. civ. non è idonea, di per sè, a giustificare la sospensione del processo relativamente a tutte le domande, giacché l'art. 103, comma secondo, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 104, comma secondo, del medesimo codice, attribuisce al giudice il potere di disporre la separazione delle cause quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo ovvero di non disporla quando in concreto la separazione non risulti opportuna. Peraltro, poiché la sospensione del processo rappresenta un'evenienza che interferisce sul suo normale svolgimento e la sua disciplina è improntata a maggior rigore, incidendo sul principio della ragionevole durata del processo, il giudice, quando venga in rilievo una causa di sospensione relativa ad una sola delle domande cumulate nello stesso processo, deve fornire adeguata motivazione delle ragioni di opportunità del mancato esercizio dei suoi poteri discrezionali quanto alla separazione delle cause e quindi della decisione di estendere l'ambito di operatività della sospensione a tutte le domande cumulate. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza con la quale era stata disposta la sospensione del giudizio avente ad oggetto la domanda di pagamento di differenze retributive e del trattamento di fine rapporto in attesa della definizione del giudizio relativo all'accertamento della continuazione o meno del rapporto di lavoro, senza alcuna motivazione in ordine alle ragioni della estensione della sospensione, necessaria solo quanto alla domanda concernente il trattamento di fine rapporto, alle altre domande cumulate relative a differenze retributive).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 42, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)