Sez. L - , Ordinanza n. 2139 del 29/01/2018 (Rv. 646401 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Esercizio dell’opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione - Efficacia - Intimazione di un secondo licenziamento - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Il diritto di opzione per l’indennità sostitutiva della reintegra sorge con la sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento e permane fino alla scadenza del termine di decadenza, decorrente dall’invito del datore alla ripresa del servizio o dalla comunicazione del deposito della sentenza contenente l’ordine di reintegrazione, ex art. 18, comma 5, st.lav. “ratione temporis” vigente; fino a tale momento il diritto del lavoratore di ottenere l'indennità fa parte del patrimonio giuridico del medesimo e risulta insensibile alle cause sopravvenute impeditive del concreto ripristino del rapporto, quali ad esempio l’intimazione di un nuovo licenziamento.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2968
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)