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Sez. L, Sentenza n. 1690 del 25/01/2011 (Rv. 616004 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Indennità sostitutiva - Opzione esercitata con ricorso cautelare - Ammissibilità - Corrispondente obbligo del datore di lavoro - Momento costitutivo - Provvedimento cautelare - Configurabilità.
Stato
decisa il 2011-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616004-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

In tema di licenziamento illegittimo l'indennità prevista dall'art. 18, quinto comma, legge n. 300 del 1970, può essere chiesta al datore di lavoro anche con il ricorso per ottenere il provvedimento cautelare di reintegrazione nel posto di lavoro ed il corrispondente obbligo del datore di lavoro nasce in tal caso con il provvedimento cautelare, salvo il suo successivo venir meno in caso di esito negativo del giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)