Sez. 6, Sentenza n. 14940 del 30/01/2018 Cc. (dep. 04/04/2018) Rv. 272733 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - IN GENERE | Indebita percezione di pubbliche erogazioni - Pensione INPS - Decesso del beneficiario - Percezione dei ratei da parte del cointestatario del conto corrente - Obbligo di comunicazione del decesso - Sussistenza - Condizioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - IN GENERE
La condotta del mero cointestatario del conto corrente sul quale vengano accreditati i ratei della pensione erogata in favore di soggetto deceduto, che ometta di comunicare all'INPS l'intervenuta morte del contitolare del conto, non integra il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni, di cui all'art. 316-ter cod. pen., non essendo configurabile nei suoi confronti l'omissione di informazioni dovute, a meno che non rientri tra uno dei soggetti individuati dall'art. 72 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (congiunti, conviventi od, in mancanza di questi, persona informata del decesso) sui quali grava l'obbligo della comunicazione del decesso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 72, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 34, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)