Sez. 3 - , Sentenza n. 29508 del 04/04/2019 Ud. (dep. 08/07/2019) Rv. 276359 - 02
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO | Art. 734 cod. pen. - Bene giuridico tutelato - Interesse della comunità alla conservazione e al godimento del patrimonio estetico - Alterazione delle bellezze naturali - Modifica delle visioni panoramiche ed estetiche - Sufficienza.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO
Il reato di distruzione e deturpamento di bellezze naturali previsto dall'art. 734 cod. pen. tutela l'interesse della comunità alla conservazione e al godimento del patrimonio estetico costituito dall'armonica fusione di forme e colori assunta dalla natura in particolari località, con la conseguenza che per integrare l'alterazione delle bellezze naturali dei luoghi è sufficiente la modifica totale o parziale delle visioni panoramiche ed estetiche offerte dalla natura tanto da turbare sensibilmente il godimento estetico. (conf. n. 1436 del 1968, Rv. 109872; n. 1230 del 1968, Rv. 109104).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734, Costituzione art. 9, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)