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Sez. 5, Sentenza n. 23607 del 20/12/2012 (Rv. 625026 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONI A CURA DELLA SEGRETERIA | Istanza di discussione di pubblica udienza - Notifica alle parti costituite - Necessità - Omissione - Lesione del diritto di difesa della parte non avvisata e assente - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625026-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONI A CURA DELLA SEGRETERIA

In tema di contenzioso tributario, l'omessa comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione costituisce causa di nullità del procedimento e della decisione della Commissione tributaria per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.(Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza della Commissione tributaria centrale, emessa senza la notifica alla controparte dell'apposita istanza di fissazione dell'udienza di discussione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)