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Sez. 1, Sentenza n. 9032 del 28/08/1995 (Rv. 493732 - 01)

ARBITRATO - PERIZIA CONTRATTUALE | Assicurazione contro i danni - Incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sull'entità delle conseguenze di un evento - Conferimento ad un terzo - Perizia contrattuale - Configurabilità - Condizioni - Interferenza sull'azione giudiziaria relativa alla validità della garanzia assicurativa - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493732-01

ARBITRATO - PERIZIA CONTRATTUALE

In tema di assicurazione contro i danni, qualora le parti affidino ad un terzo l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante, ma escludano dai poteri di detto terzo, esplicitamente od implicitamente, la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa, il relativo patto esula dall'ambito dell'arbitrato, rituale od irrituale, e configura una ipotesi di cosiddetta "perizia contrattuale", che non interferisce sull'azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate questioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2679, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 813 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)