Sez. 3, Sentenza n. 11449 del 12/11/1998 (Rv. 520670 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Controversie agrarie - Sospensione dei termini durante il periodo feriale - Inapplicabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Alle controversie agrarie non si applica, a norma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, che richiama l'art. 429 cod. proc. civ., sostituito dall'art. 409 nuovo testo, per effetto dell'art. 1 della legge 11 agosto 1973 n. 533, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale e ciò anche con riguardo al termine di cui al combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ. (quaranta giorni dalla notifica del ricorso) per la proposizione del ricorso incidentale in Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 14/02/1990 num. 14 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)