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Sez. U, Sentenza n. 25033 del 24/11/2006 (Rv. 593511 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Rapporto di lavoro contrattualizzato dei dipendenti postali - Divieto di patti contrari ex art. 2103, secondo comma, cod. civ. - Applicabilità alla contrattazione collettiva - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593511-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE

La nullità di patti contrari al divieto di declassamento di mansioni, previsto dal capoverso dell'art. 2103 cod. civ., si applica anche alla contrattazione collettiva, come si desume, in positivo, dal dettato normativo dell'art. 40 della legge n.300 del 1970, che fa salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali solo se più favorevoli ai lavoratori, nonché, "a contrario", da altre disposizioni con cui, eccezionalmente, il legislatore ha autorizzato la contrattazione collettiva ad introdurre una disciplina in deroga al disposto del primo comma dell'art. 2103 cod.civ., quale l'art.4, comma 11, della legge n.223 del 1991, secondo cui "gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 cod.civ. la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. (Principio affermato dalla S.C., decidendo una questione di massima di particolare importanza, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, cod.proc.civ., in ordine alla compatibilità della clausola di fungibilità espressa dall'art. 46 del CCNL 26 novembre 1994 per i dipendenti postali, con il disposto dell'art. 2103 cod.civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 26/11/1994 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)