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Sez. U, Sentenza n. 189 del 08/01/1981 (Rv. 410590 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - RAPPORTI TRA CONIUGI - PERSONALI - DOMANDA DI SEPARAZIONE PERSONALE DI CONIUGI STRANIERI - DISCIPLINA APPLICABILE - DOMANDA DI SEPARAZIONE PROPOSTA DA UN CONIUGE AUSTRIACO CONTRO L'ALTRO CONIUGE EGUALMENTE AUSTRIACO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410590-01

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - RAPPORTI TRA CONIUGI - PERSONALI - DOMANDA DI SEPARAZIONE PERSONALE DI CONIUGI STRANIERI - DISCIPLINA APPLICABILE - DOMANDA DI SEPARAZIONE PROPOSTA DA UN CONIUGE AUSTRIACO CONTRO L'ALTRO CONIUGE EGUALMENTE AUSTRIACO - INAMMISSIBILITA.*

Il giudice italiano, chiamato a provvedere, in virtu dell'art 18 disp prel cod civ su una domanda di separazione personale di coniugi stranieri, facendo applicazione della normativa in materia dello stato di appartenenza delle parti, deve applicare tale normativa in tutto il contenuto e nelle varie sue implicazioni senza poterla integrare o sostituire con norme od istituti propri della nostra legislazione, salvo che non riscontri una violazione dei principi attinenti allo ordine pubblico internazionale. E, pertanto inammissibile la domanda di separazione personale proposta da un coniuge austriaco contro l'altro coniuge della stessa nazionalita, perche la legislazione austriaca, applicabile in virtu dell'art 18 citato, non conosce l'istituto della separazione personale dei coniugi e tale Mancanza di disciplina non puo considerarsi lesiva dei principi attinenti allo ordine pubblico internazionale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Preleggi art. 18, Preleggi art. 31, Codice Straniero Austria art. 55, Codice Straniero Austria art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)