diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6310 del 25/10/1983 (Rv. 431051 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DELL'O.N.M.I. - VIOLAZIONE ED INTERPRETAZIONE RELATIVE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431051-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DELL'O.N.M.I. - VIOLAZIONE ED INTERPRETAZIONE RELATIVE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Le Disposizioni del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale dell'o.N.M.i. Approvato con d.m. 5 agosto 1969 hanno natura di norme interne, in quanto destinate ad operare soltanto nell'ordinamento particolare dell'ente e nei confronti dei soggetti di tale ordinamento; pertanto, la violazione di esse - salva l'eventuale esperibilità di rimedi in Sede di giustizia amministrativa - non è deducibile come motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e l'interpretazione delle medesime (come quella degli Atti amministrativi in genere) costituisce un'indagine di fatto, che, in Sede di legittimità, è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizi di motivazione. (V 6767/81, mass n 417657; (V 965/79, mass n 397146; (V 5319/78, mass n 395084).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)