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Sez. L, Sentenza n. 5107 del 04/09/1980 (Rv. 408968 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DOMANDA DI RISCATTO - PROPOSIZIONE IN VIA RICONVENZIONALE NEL GIUDIZIO PER IL DINIEGO DELLA PROROGA LEGALE PROMOSSO DALL'ACQUIRENTE DEL FONDO - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408968-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DOMANDA DI RISCATTO - PROPOSIZIONE IN VIA RICONVENZIONALE NEL GIUDIZIO PER IL DINIEGO DELLA PROROGA LEGALE PROMOSSO DALL'ACQUIRENTE DEL FONDO - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - SUSSISTENZA.*

La cognizione della domanda di riscatto agrario, se viene promossa in via riconvenzionale dal coltivatore nel giudizio promosso dal nuovo proprietario acquirente del fondo per il diniego della proroga legale del contratto agrario gia in corso col precedente proprietario, rimane attratta nella Competenza della Sezione specializzata agraria, cui appartiene la cognizione di tutte le questioni pregiudiziali o connesse a quella della proroga legale. (Conf 1050/77, mass n 384685; (Conf 2763/75, mass n 376769).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)