Sez. 3, Sentenza n. 11444 del 01/08/2002 (Rv. 556513 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Rito locatizio - Nuova rappresentazione dei fatti in appello - Inammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Nei procedimenti ai quali si applica il rito del lavoro, a norma dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., non è ammissibile la proposizione in appello di nuove eccezioni, mediante l'introduzione nella fase di gravame di una nuova rappresentazione dei fatti, al fine di conseguire una diversa qualificazione degli stessi sul piano delle conseguenze giuridiche.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)