Sez. L, Sentenza n. 3086 del 23/10/1974 (Rv. 371552 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DI LAVORO - COLLABORAZIONE - DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITA - MANCATA COLLABORAZIONE - IMPUTABILITA O MENO AL DATORE DI LAVORO - RETRIBUZIONE - DIRITTO DEL LAVORATORE - RISPETTIVA SUSSISTENZA OD ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DI LAVORO - COLLABORAZIONE - DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITA - MANCATA COLLABORAZIONE - IMPUTABILITA O MENO AL DATORE DI LAVORO - RETRIBUZIONE - DIRITTO DEL LAVORATORE - RISPETTIVA SUSSISTENZA OD ESCLUSIONE.*
Appartenendo l'obbligazione di lavoro alla categoria delle obbligazioni di fare, essa e collegata alla cooperazione del datore di lavoro, sicche quando tale cooperazione non si verifica, il facere specifico non puo avere attuazione. In tale situazione deve farsi riferimento alle cause che determinano la mancata cooperazione del datore di lavoro, nel senso che se tali cause sono imputabili al datore di lavoro, il lavoratore, che sia rimasto a disposizione dell'azienda, ha diritto alla retribuzione, mentre, nell'ipotesi che la prestazione sia divenuta impossibile per causa non imputabile al datore di lavoro, il diritto alla retribuzione viene meno. (nella specie e stato escluso il diritto alla retribuzione di operai che, durante il periodo di tempo in cui era durata la requisizione dello stabilimento attuata dal sindaco del comune, non avevano potuto prestare la propria opera).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)