Sez. L, Sentenza n. 498 del 19/01/1983 (Rv. 425294 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - MANCATA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA PER CAUSE NON IMPUTABILI AL DATORE DI LAVORO - TEMPESTIVA APERTURA, DA PARTE DI COSTUI, DEL PROCEDIMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - LAVORATORI RIMASTI A SUA DISPOSIZIONE - OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE O DELLA CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITÀ RISARCITORIA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO CIRCA LA SUSSISTENZA O MENO DELLA CAUSA DI IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - SINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - MANCATA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA PER CAUSE NON IMPUTABILI AL DATORE DI LAVORO - TEMPESTIVA APERTURA, DA PARTE DI COSTUI, DEL PROCEDIMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - LAVORATORI RIMASTI A SUA DISPOSIZIONE - OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE O DELLA CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITÀ RISARCITORIA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO CIRCA LA SUSSISTENZA O MENO DELLA CAUSA DI IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - SINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel caso in cui l'esecuzione della prestazione lavorativa sia divenuta temporaneamente impossibile per cause non imputabili al datore di lavoro, costui, ove abbia tempestivamente attivato il procedimento per la corresponsione del trattamento d'integrazione salariale, resta esonerato - nei confronti dei lavoratori rimasti a sua disposizione - sia dall'Obbligo del pagamento della retribuzione sia da quello di corresponsione di una qualsiasi indennità risarcitoria, e ciò in relazione a tutto il periodo di durata della sospensione del rapporto di lavoro, compresa la parte di tale periodo di durata della sospensione del rapporto di lavoro, compresa la parte di tale periodo per la quale la concessione del beneficio dell'integrazione non abbia avuto luogo. L'accertamento della sussistenza o meno di una causa d'impossibilità delle prestazioni lavorative, e della non imputabilità della stessa (costituita, nella specie, dall'occupazione di un cantiere edile da parte di terzi) al datore di lavoro, è riservato al giudice del merito, la cui valutazione, se adeguatamente motivata, è insindacabile in Sede di legittimità. (V 3242/81, mass n 413820; (V 6246/79, mass n 402974; (V 3086/74, mass n 371552).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2094, Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869, Legge 03/02/1963 num. 77 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST., Legge 06/08/1975 num. 427 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)