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Sez. 4, Sentenza n. 10215 del 13/01/2005 Ud. (dep. 16/03/2005) Rv. 231603 - 01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - SOSTITUTO DEL DIFENSORE | Condizioni per la nomina - Casi di impedimento temporaneo - Rinunzia al mandato da parte del difensore di fiducia - Obbligo del giudice di nominare un difensore di ufficio e non un sostituto - Sussistenza - Conseguenze - Nullità assoluta ed insanabile.
Stato
decisa il 2005-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231603-01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - SOSTITUTO DEL DIFENSORE

A garanzia del principio di continuità della difesa, che si riflette anche nel principio di effettività della stessa, l'intervento del sostituto del difensore ha natura episodica ed è quindi consentito nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio. Pertanto, quando l'impedimento del difensore ha carattere definitivo, come nel caso di rinunzia al mandato, se l'imputato non provvede alla nomina di un difensore di fiducia, il giudice ha l'obbligo di nominare un difensore di ufficio, pena la sanzione di nullità assoluta e insanabile nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)