diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 39570 del 12/09/2019 Ud. (dep. 26/09/2019) Rv. 276872 - 01

DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA | Rinuncia al mandato difensivo - Mancata nomina di un difensore d'ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. - Nullità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-09-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276872-01

DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA

La rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice - a pena di nullità, salva l'insussistenza di alcun concreto pregiudizio per la difesa - di nominare all'imputato, che non abbia provveduto ad una nuova nomina fiduciaria, un difensore d'ufficio, in quanto l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento transitorio del difensore di fiducia o di quello di ufficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)