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Sez. L, Sentenza n. 5288 del 29/09/1988 (Rv. 459956 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO "IN CLARIS NON FIT INTERPRETATIO" - APPLICABILITÀ - MANCATA INCLUSIONE FRA LE REGOLE LEGALI DI ERMENEUTICA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459956-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO "IN CLARIS NON FIT INTERPRETATIO" - APPLICABILITÀ - MANCATA INCLUSIONE FRA LE REGOLE LEGALI DI ERMENEUTICA - IRRILEVANZA.*

In tema d'interpretazione di Disposizioni negoziali, quali le clausole di un contratto collettivo postcorporativo privo di efficacia erga omnes, il principio che in claris non fit interpretatio non risulti enunciato fra le regole legali di ermeneutica non esclude che, qualora il senso letterale del contratto riveli con chiarezza ed univocità la comune volontà delle parti e non sussista ragione di divergenza fra la lettera e lo spirito del contratto medesimo, sia inammissibile una ulteriore e diversa interpretazione mediante il ricorso a criteri ermeneutici sussidiari come il comportamento delle parti (intendendosi per tali le associazioni stipulanti e non già i singoli lavoratori, destinatari della disciplina contrattuale), essendo tale ricorso consentito solo quando le espressioni adoperate nella clausola da interpretare si presentino ambigue o insufficienti. (nella specie, la S.C. ha censurato l'impugnata sentenza, la quale, in contrasto con la comune volontà delle parti desumibile sia dalle espressioni usate dalle medesime che dal loro posteriore comportamento, aveva ritenuto che, ai sensi dell'art. 38 del C.C.n.L. 28 luglio 1970 per i dirigenti di consorzio di bonifica, non è soggetto a detrazione dall'importo annuo della pensione previdenziale - della quale l'ex dirigente fruisca unitamente a quella a carico dell'ente consortile - la quota di maggiorazione sulla medesima pensione previdenziale per servizio militare o di leva prestati in un periodo di guerra, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 febbraio 1958, quando tale beneficio concorra con quello per benemerenze belliche, ai sensi dell'art. 1 della legge 1 luglio 1955 n. 565, riconosciuto dall'ente consortile come comprensivo anche della prima maggiorazione ai fini del trattamento di quiescenza). (V 7293/87, mass n 455376; (V 1582/86, mass n 444957; (V 3823/85, mass n 441402).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Legge 01/07/1955 num. 565 art. 1, Legge 20/02/1958 num. 55 art. 7, Contr. Coll. 28/07/1970 num. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)