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Sez. L, Sentenza n. 1848 del 02/02/2004 (Rv. 569820 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Mancato pagamento per insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia presso l'INPS - Presupposti - Datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare - Prova a carico del lavoratore -Oggetto - Limiti.
Stato
decisa il 2004-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569820-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

A norma del combinato disposto dei commi primo e quinto dell'art. 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, che disciplina l'ipotesi dell'inadempimento da parte del datore di lavoro non imprenditore commerciale dell'obbligo avente per oggetto il trattamento di fine rapporto, il lavoratore, per potere ottenere il pagamento di tale trattamento da parte del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS, deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro e all'inadempimento del datore di lavoro, anche il fatto che quest'ultimo non è soggetto alle procedure concorsuali e, inoltre, in base alla presunzione legale prevista dalla legge e consistente nell'avvenuto esperimento, con la dovuta diligenza e serietà, di una procedura esecutiva individuale conclusasi con esito interamente o parzialmente infruttuoso, che mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore, senza che sia necessario il compimento di una ulteriore attività costituita dalla ricerca di altri beni, mobili o immobili, di proprietà del datore di lavoro nei comuni di residenza o di nascita diversi da quello in cui ha sede l'impresa.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)