Sez. 6, Sentenza n. 36339 del 08/07/2003 Cc. (dep. 22/09/2003) Rv. 228418 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE | Udienza in camera di consiglio - Esclusione dei coimputati diversi dal ricusante dal diritto all'avviso ed alla partecipazione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE
In tema di ricusazione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 41 e 127 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che l'avviso dell'udienza camerale necessaria per la deliberazione sul merito della richiesta debba essere notificato agli imputati diversi da quello che l'abbia proposta, posto che la ricusazione è un atto personalissimo e che l'eventuale riconoscimento della fondatezza della domanda non implica effetti nei confronti dei coimputati che non l'abbiano avanzata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)