Sez. 1, Sentenza n. 8212 del 20/01/2010 Cc. (dep. 02/03/2010) Rv. 246625 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE | Udienza in camera di consiglio - Diritto alla partecipazione di tutte le parti processuali.
GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE
Le parti processuali, che pure non hanno proposto dichiarazione di ricusazione, hanno diritto di intervenire alla relativa udienza camerale di discussione, fissata per iniziativa di altra parte, perché hanno comunque interesse alla verifica, in effettivo contraddittorio, della condizione di imparzialità e di effettiva terzietà del giudice ricusato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)