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Sez. 6, Sentenza n. 36777 del 01/07/2003 Cc. (dep. 25/09/2003) Rv. 226529 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE | Avviso di fissazione dell'udienza camerale alle parti che non hanno proposto l'istanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226529-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE

La dichiarazione di ricusazione è atto personalissimo della parte che avanza l'istanza e pertanto l'avviso di fissazione dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. non deve essere notificato a parti private diverse da quella che ha proposto l'istanza, parti che non hanno neppure il diritto di impugnazione che spetta solo alla parte a cui il provvedimento finale va notificato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)