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Sez. 6, Sentenza n. 1118 del 17/03/1997 Cc. (dep. 21/07/1997) Rv. 208656 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE | Procedimento - Avviso della fissazione dell'udienza camerale al giudice oggetto della ricusazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208656-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE

La dichiarazione di ricusazione è atto personalissimo che la parte deve presentare direttamente o a mezzo di procuratore speciale. Le altre parti private e a maggior ragione il giudice oggetto della ricusazione rimangono estranee alla procedura relativa alla ricusazione e nessun avviso della fissazione dell'udienza camerale prevista dall'art. 41 cod. proc. pen. è a loro dovuto. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha respinto l'eccezione del ricorrente che chiedeva fosse rilevata d'ufficio la nullità assoluta derivante dalla omissione dell'avviso dell'udienza al giudice oggetto della ricusazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)