Sez. 1, Sentenza n. 948 del 18/01/2005 (Rv. 578930 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Privo di valore cartolare - In conseguenza del suo ammortamento - Natura - Promessa di pagamento - Effetti - Legittimazione - A favore del mero possessore del titolo, non prenditore nè giratario - Esclusione - Fondamento.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE
Il mero possessore di un assegno bancario privo di efficacia cartolare per effetto del suo avvenuto ammortamento, che non sia nè prenditore nè giratario dello stesso, non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, avvalendosi - allo scopo - del suddetto titolo quale promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti di colui al quale la promessa sia stata fatta. Da ciò consegue che egli non è esonerato dalla prova dell'esistenza del rapporto giuridico dal quale discende l'obbligazione del promittente, non essendo riconducibile al semplice dato del possesso del titolo all'ordine univoco significato ai fini della legittimazione, poichè non è possibile escludere che il titolo di credito sia stato acquisito abusivamente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)