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Sez. 1, Sentenza n. 12582 del 16/10/2001 (Rv. 549641 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Privo di valore cartolare - In conseguenza del suo ammortamento - Natura - Promessa di pagamento - Effetti - Astrazione processuale - Legittimazione - Del favore del mero possessore del titolo, non prenditore né giratario - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-10-16
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549641-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE

Il mero possessore di un assegno bancario privo di efficacia cartolare per effetto del suo ammortamento, che non sia né prenditore né giratario dello stesso, non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, avvalendosi - allo scopo - del suddetto titolo quale promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti di colui al quale la promessa sia stata fatta, con la conseguenza che egli non è esonerato dalla prova dell'esistenza del rapporto giuridico dal quale discende l'obbligazione del promittente, non potendo attribuirsi, al mero dato del possesso del titolo all'ordine, univoco significato ai fini della legittimazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2019, Cod. Civ. art. 1988, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)