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Sez. 2, Sentenza n. 3544 del 25/10/1968 (Rv. 336720 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE - LASTRICI SOLARI- TERRAZZE A LIVELLO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1968-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336720-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE - LASTRICI SOLARI- TERRAZZE A LIVELLO - DIFFERENZE.*

La distinzione fra lastrico solare, soggetto alla presunzione di comunione ex art 1117 cod.civ., e terrazza a livello, oggetto tipico di proprieta esclusiva, e fondata sul rilievo che quest'ultima, oltre ad assolvere, al pari di ogni terrazza, una funzione di copertura rispetto alle sottostanti porzioni di fabbricato, costituisce, in una diversa direzione funzionale, nonche in linea strutturale, parte integrante ed esclusiva dell'appartamento donde ad essa si accede. (V. 2570-63 2003-62 1115-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)