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Sez. L, Sentenza n. 8101 del 09/08/1990 (Rv. 468740 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSA DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDI GESTORI DI TRATTAMENTI OBBLIGATORI DI PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI INDIPENDENTI LIBERI PROFESSIONISTI - ALIQUOTA DELLE CONTRIBUZIONI - VERSAMENTO AL FONDO EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 903 DEL 1965 - ART. 3, LETT. I) DI QUESTA LEGGE - ABROGAZIONE RETROATTIVA EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 238 DEL 1968 - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 2, 3, 23, 35, 38, 53, COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468740-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSA DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDI GESTORI DI TRATTAMENTI OBBLIGATORI DI PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI INDIPENDENTI LIBERI PROFESSIONISTI - ALIQUOTA DELLE CONTRIBUZIONI - VERSAMENTO AL FONDO EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 903 DEL 1965 - ART. 3, LETT. I) DI QUESTA LEGGE - ABROGAZIONE RETROATTIVA EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 238 DEL 1968 - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 2, 3, 23, 35, 38, 53, COST. - ESCLUSIONE.*

La disposizione dell'art. 3, lett. I), della legge 21 luglio 1965 n. 903 - che, ai fini dell'alimentazione del fondo (per l'erogazione di pensione a favore di determinati soggetti) previsto dall'art. 2 della medesima legge, pone a carico dei fondi gestori di trattamenti obbligatori di pensione a favore dei lavoratori indipendenti liberi professionisti un'aliquota pari al dieci per cento delle contribuzioni affluenti agli stessi fondi - non è stata abrogata con effetto retroattivo dall'art. 2 della legge 18 marzo 1968 n. 238, che, sul presupposto della validità del precetto impositivo per gli anni precedenti, si è limitato ad escludere l'obbligazione suddetta per l'anno 1970, e non è sospettabile d'illegittimità costituzionale né in relazione agli artt. 2, 3, 38 e 53 cost. - valendo al riguardo le medesime considerazioni già svolte dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 187 del 1975, in ordine al contributo previsto dalla lettera H) dello stesso art. 3 della legge n. 903 del 1965 - né in relazione agli artt. 23 e 35 cost.. (V 509/86, mass n 444102; (V 5935/85, mass n 443101; (V 2165/76, mass n 380963).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 35, Costituzione art. 38, Costituzione art. 53, Preleggi art. 15, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 1, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 2, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 3 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 5 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 238 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)