Sez. 2, Sentenza n. 2635 del 16/04/1983 (Rv. 427521 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ AI PROCEDIMENTI CAUTELARI - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ AI PROCEDIMENTI CAUTELARI - LIMITI.*
Nei procedimenti cautelari, ivi compreso il procedimento possessorio, l'eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, fissata dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 (in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario di cui al R.d. 30 gennaio 1941 n. 12), opera con riguardo alla fase a carattere sommario, la quale è intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell'urgenza, senza necessità di una esplicita declaratoria, mentre, nella successiva fase a rito ordinario (giudizio di merito, di convalida etc), ove quell'urgenza viene per definizione a cadere, trova applicazione la regola generale della sospensione di detti termini, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 742 del 1969. (Conf 4730/78, mass n 394421).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 692 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)