Sez. 2, Sentenza n. 1471 del 15/05/1972 (Rv. 358123 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALE - NOZIONE - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - INIZIO ED ULTIMAZIONE DELLA COSTRUZIONE - SCELTA COMPIUTA DAL COSTRUTTORE IN PREVENZIONE - OBBLIGO DI OSSERVANZA PER L'INTERA ALTEZZA DELL'EDIFICIO - MUTAMENTO DELLA SCELTA ORIGINARIA - MODIFICAZIONE PER L'INTERO EDIFICIO.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALE - NOZIONE - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - INIZIO ED ULTIMAZIONE DELLA COSTRUZIONE - SCELTA COMPIUTA DAL COSTRUTTORE IN PREVENZIONE - OBBLIGO DI OSSERVANZA PER L'INTERA ALTEZZA DELL'EDIFICIO - MUTAMENTO DELLA SCELTA ORIGINARIA - MODIFICAZIONE PER L'INTERO EDIFICIO.*
Colui che costruisce per primo, sia che costruisca sul confine, o a distanza dal confine con l'osservanza del distacco pari alla meta di quello totale imposto dalla legge e dai regolamenti, oppure con distacco dal confine a distanza inferiore a detta meta, deve attenersi alla scelta effettuata per tutta l'altezza dell'edificio e, qualora muti la scelta originariamente effettuata tra le diverse facolta spettantegli - cio che gli e consentito fino a quando il vicino non abbia a sua volta costruito - deve attuare la modificazione della precedente costruzione per tutta l'altezza della stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)