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Sez. U, Sentenza n. 7350 del 27/07/1998 (Rv. 517527 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili - Determinazione nella misura del sei per mille - Annullamento della delibera da parte del Consiglio di Stato - Ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione - Interpretazione data dal giudice amministrativo alle norme in materia di I.C.I. - Sconfinamento dai limiti della propria giurisdizione da parte di detto giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517527-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

Con riguardo a delibera di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili(nella misura, in specie del sei per mille) si sottrae al sindacato della Sezioni unite della Corte di cassazione la decisione del Consiglio di Stato di annullamento di detta delibera, a seguito di negativo riscontro della sua legittimità, per essere la detta determinazione fondata non sulla presenza di un fabbisogno economico-finanziario predeterminato ed emergente alla data di approvazione del bilancio comunale di previsione bensì con riguardo ad un fabbisogno futuro ancora in fase di studio, trattandosi di interpretazione della normativa vigente in materia non sindacabile in sede di giudizio sulla giurisdizione ex art. 362 cod. proc. civ., e non di pronuncia travalicante nella sfera del merito, sostitutiva delle determinazioni dell'amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)