Sez. 2 - , Ordinanza n. 33940 del 12/11/2021 (Rv. 662745 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Stranieri - Riconoscimento dello “status” di rifugiato e della protezione sussidiaria – Ricorrenza delle condizioni ex artt. 12 e 16 d.lgs. n. 251 del 2007 – Cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale – Esonero del giudice dalla valutazione della credibilità o idoneità della storia riferita dal richiedente – Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, allorquando ricorre una delle ipotesi di cui agli artt. 12 e 16 del d.lgs. n. 251 del 2007, che hanno recepito in Italia la direttiva 2011/95/EU (c.d. Direttiva qualifiche), si configura una causa ostativa al riconoscimento della detta protezione internazionale, nelle due forme dello "status" di rifugiato e della sussidiaria, ricorrendo la quale il giudice di merito è esentato dall'onere di esaminare la credibilità o l'idoneità della storia riferita dal richiedente, costituendo la causa ostativa una condizione dell'azione, che va accertata dal giudice alla data della decisione e può essere da questi rilevata d'ufficio, anche in appello, quando risulti dagli atti del giudizio o dalle dichiarazioni della parte, avendo l'autorità giudiziaria il potere-dovere di valutare in concreto e senza automatismi i fatti criminosi e la loro pericolosità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 12, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 16, Decreto Legisl. 21/02/2014 num. 18 art. 1 com. 1 lett. L
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)