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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14028 del 06/06/2017 (Rv. 644611 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Diritto alla protezione sussidiaria - Riconoscimento - Causa ostativa - Commissione di reato grave al di fuori del territorio nazionale - Rilevabilità d’ufficio - Sussistenza - Possibilità per l’autorità giudiziaria di valutare senza automatismi la gravità del reato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644611-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Il diritto alla protezione sussidiaria non può essere concesso - ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. l), n. 1, del d.lgs. n. 18 del 2014 - a chi abbia commesso un “reato grave” al di fuori dal territorio nazionale. Tale causa ostativa deve essere accertata alla data della decisione, in quanto condizione dell’azione, e può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche in appello, quando risulti dagli atti del giudizio o dalle dichiarazioni della parte, potendo l’autorità giudiziaria - alla luce del citato parametro normativo, che non predetermina le ipotesi di "gravità" - valutare in concreto e senza automatismi i fatti criminosi e la loro pericolosità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 16 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 21/02/2014 num. 18 art. 1 com. 1 lett. L

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)