diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27504 del 30/10/2018 (Rv. 651149 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Stranieri - Riconoscimento dello “status” di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione per ragioni umanitarie - Commissione di un grave reato all’estero quale condizione ostativa al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione per motivi umanitari - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651149-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In materia di protezione internazionale, il diritto al riconoscimento dello "status" di rifugiato e della protezione sussidiaria non può essere concesso, rispettivamente ai sensi degli artt. 10, comma 2, lett. b), e 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, come modificati dall'art. 1, comma 1, lett. h) e l), n. 1, del d.lgs. n. 18 del 2014, a chi abbia commesso un reato grave al di fuori dal territorio nazionale, anche se con un dichiarato obiettivo politico, così come, per identità di "ratio", non può essere riconosciuta la protezione per motivi umanitari. Tale causa ostativa, in quanto condizione dell'azione, deve essere accertata alla data della decisione e, involgendo la mancanza dell'elemento costitutivo previsto dalla suddetta legge, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in appello.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 10 com. 2, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 16 com. 1, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 32 com. 3, Decreto Legisl. 21/02/2014 num. 18 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)