Sez. 1 - , Ordinanza n. 18739 del 13/07/2018 (Rv. 649585 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Riconoscimento dello "status" di protezione sussidiaria - Assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 251 del 2007 - Elemento costitutivo - Esame necessario - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Conseguenze.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In materia di protezione sussidiaria, l'assenza delle condizioni di esclusione previste dall'art. 16 del d.lgs. n. 251 del 2007 rappresenta uno degli elementi costitutivi del suo riconoscimento, da esaminarsi necessariamente al momento del vaglio della posizione soggettiva; ne consegue che la deduzione concernente la sussistenza delle dette condizioni (nella specie, la commissione di un "reato grave" ex lett. b, del citato articolo), involgendo la mancanza dell'elemento costitutivo previsto dalla norma, integra una mera difesa, rilevabile d'ufficio, sicché, ove sollevata in appello, la relativa eccezione non è tardiva, ostando l'art. 345, comma 2, c.p.c. alla proposizione delle sole eccezioni in senso stretto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)