Sez. U, Sentenza n. 1877 del 25/05/1976 (Rv. 380674 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - CLAUSOLA DI ARBITRATO ESTERO - FORMA SCRITTA - CONTENUTO - ACCERTAMENTO - CRITERIO DELLA LEX LOCI - LIMITI.*
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - CLAUSOLA DI ARBITRATO ESTERO - FORMA SCRITTA - CONTENUTO - ACCERTAMENTO - CRITERIO DELLA LEX LOCI - LIMITI.*
La convenzione di new York stipulata il 10 giugno 1958 e resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n 62 (immediatamente applicabile ai processi in corso, contenendo norme pubblicistiche) richiede, quale requisito di validita delle clausole di arbitrato estero che le stesse risultino da una convenzione scritta, da intendersi nel senso di clausola compromissoria contenuta in un contratto o in un compromesso firmato dalle parti o contenuta in uno scambio di lettere e di telegrammi. Costituendo le suddette clausole negozi fra vizi di natura sostanziale e non Atti del processo, la concreta ricorrenza del requisito formale richiesto dalla convenzione deve essere accertata con riferimento alla legge dello stato in cui il contratto e stato stipulato e, se questa e ignota al giudice italiano, alla legge italiana. (V 470/70, mass n 345476).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Tratt. Internaz. 10/06/1958, Legge 19/01/1968 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)