Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 02/04/2001 (Rv. 545406 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ | Prescrizione - Migliorie antecedenti la legge 11/71 - Decorrenza.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ
La prescrizione del diritto all'indennità spettante all'affittuario del fondo, per i miglioramenti apportati a quest'ultimo in epoca anteriore alla promulgazione della legge 11 febbraio 1971 n. 11, decorre dalla fine dell'anno agrario nel quale sono state apportate le migliorie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1651, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 15 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)