Sez. 5, Sentenza n. 6778 del 05/05/2003 (Rv. 562619 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Prestazione di un servizio - IVA indebitamente corrisposta in via di rivalsa al prestatore di servizi o appaltatore - Azione di ripetizione nei confronti dell'amministrazione finanziaria - Legittimazione attiva - Committente - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
Con riguardo all'imposta sul valore aggiunto non dovuta in tutto o in parte, corrisposta in via di rivalsa al prestatore di servizi o appaltatore, il committente non è legittimato a ripetere direttamente dall'amministrazione finanziaria la somma a tale titolo pagata, in quanto, attesa la natura esclusivamente privatistica del rapporto fra prestatore o appaltatore e committente, quest'ultimo non è parte del rapporto tributario.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)