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Sez. 5, Sentenza n. 6778 del 05/05/2003 (Rv. 562619 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Prestazione di un servizio - IVA indebitamente corrisposta in via di rivalsa al prestatore di servizi o appaltatore - Azione di ripetizione nei confronti dell'amministrazione finanziaria - Legittimazione attiva - Committente - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562619-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

Con riguardo all'imposta sul valore aggiunto non dovuta in tutto o in parte, corrisposta in via di rivalsa al prestatore di servizi o appaltatore, il committente non è legittimato a ripetere direttamente dall'amministrazione finanziaria la somma a tale titolo pagata, in quanto, attesa la natura esclusivamente privatistica del rapporto fra prestatore o appaltatore e committente, quest'ultimo non è parte del rapporto tributario.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)